PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Ecco alcuni stralci della Gazzetta ufficiale. Potrete scaricarla per intero alla fine di questa pagina.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze
di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la
possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi
dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione
di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina"- CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle
responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle Autorità competenti.
Nota all'art. 145:
- Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si vedano le note all'art. 137.
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivita' di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Quindi entro il 31 Ottobre ci dovremmo regolarizzare con il contributo annuo.
Scaricate
qui la G.U. 214 del 15-09-03